Fiscale

Criptovalute in dichiarazione: plusvalenze, RW e conversione in euro

La tassazione delle criptovalute in Italia ha trovato una disciplina organica con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto nel TUIR l'articolo 67 comma 1 lettera c-sexies e ha collocato i proventi da “cripto-attività” in un'apposita categoria di redditi diversi. Il quadro è però cambiato due volte: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha soppresso la soglia di esenzione di 2.000 euro e innalzato l'aliquota dal 2026; la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto un'aliquota ridotta per i token di moneta elettronica denominati in euro. Questa guida illustra il perimetro definitorio delle cripto-attività, gli obblighi di monitoraggio del quadro RW e — punto spesso trascurato — le regole di conversione da criptovaluta a euro ai fini della determinazione del reddito imponibile e del valore di riferimento per il monitoraggio fiscale.

Poiché aliquote e soglie dipendono dall'anno in cui la plusvalenza è stata realizzata, in questa guida i numeri sono sempre riferiti in modo esplicito al periodo d'imposta: quanto valeva fino al 2024 non vale più per il 2025, e quanto vale per il 2025 non vale per il 2026.

Che cosa sono le cripto-attività secondo la normativa italiana

La definizione adottata dall'art. 67 co. 1 lett. c-sexies del TUIR, coordinata con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA - Markets in Crypto-Assets), individua nelle cripto-attività “una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasferiti o archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Rientrano dunque in questa nozione le criptovalute native (Bitcoin, Ethereum, Litecoin), le stablecoin (USDT, USDC, DAI), gli utility token, i security token che non abbiano già la natura di strumento finanziario e i non-fungible token con valore economico. Restano invece esclusi dalla disciplina — perché autonomamente regolati — gli strumenti finanziari digitali emessi in forma di token (art. 30 D.L. 25/2023).

Presupposto impositivo: il concetto di “permuta”

La norma tassa le plusvalenze realizzate al momento della conversione di una cripto-attività in valuta fiat o in altra cripto-attività di diversa tipologia. La Legge di Bilancio 2023 ha escluso dalla nozione di realizzo le permute tra cripto-attività “aventi medesime caratteristiche e funzioni” (ad esempio da Bitcoin a Ethereum, entrambe criptovalute native), sulla base delle indicazioni interpretative della Circolare 30/E del 27 ottobre 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano “non permute rilevanti” solo quelle tra token omogenei quanto a natura giuridica ed economica. Gli scambi da criptovaluta a stablecoin (es. BTC → USDT), da utility token a security token o da cripto-attività a NFT sono invece fiscalmente rilevanti.

Regime fiscale delle plusvalenze: aliquote e soglie per anno d'imposta

Le plusvalenze su cripto-attività sono redditi diversi assoggettati a imposta sostitutiva. Poiché misura dell'aliquota e soglia di esenzione sono state modificate più volte, il dato va riferito all'anno in cui la plusvalenza è stata realizzata:

  • Periodi d'imposta 2023 e 2024: aliquota del 26%, dovuta solo sulla parte di plusvalenze complessive eccedente la franchigia di 2.000 euro introdotta dalla L. 197/2022 (riferimento ormai storico).
  • Periodo d'imposta 2025: aliquota del 26%, ma senza alcuna soglia di esenzione. L'art. 1 co. 25 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha soppresso la franchigia di 2.000 euro con effetto sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025.
  • Plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026: aliquota elevata al 33% dall'art. 1 co. 24 della L. 207/2024, sempre in assenza di soglia di esenzione.
  • Deroga per i token di moneta elettronica in euro: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha mantenuto l'aliquota del 26% per i proventi relativi agli e-money token denominati in euro conformi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA). La semplice conversione tra euro e questi token, e il loro rimborso al valore nominale, non costituiscono realizzo; la conversione di altre cripto-attività (ad esempio Bitcoin) in token di moneta elettronica in euro resta invece un'operazione rilevante, tassata con l'aliquota propria dell'attività ceduta.

Il punto da fissare è che la franchigia di 2.000 euro non è più applicabile: dal periodo d'imposta 2025 ogni plusvalenza è imponibile fin dal primo euro, anche di importo minimo. Allo stesso modo, il 26% non è più l'aliquota ordinaria per i redditi realizzati dal 2026 in avanti.

Le plusvalenze si determinano come differenza tra:

  • Corrispettivo percepito (o valore normale se la cessione avviene verso valore non monetario tassabile).
  • Costo o valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.

In caso di successive acquisizioni della stessa cripto-attività, il costo si determina con il metodo LIFO (Last In, First Out), a meno che il contribuente scelga in modo documentato il metodo del costo medio ponderato. La scelta va mantenuta per tutta la durata del possesso e applicata coerentemente a ciascun wallet o exchange.

Il procedimento di calcolo della plusvalenza — abbinamento LIFO passo passo, distinzione tra plusvalenza realizzata e latente, compensazione delle minusvalenze e compilazione del quadro RT — è trattato in dettaglio nella guida dedicata alle plusvalenze su criptovalute: calcolo, quadro RT e dichiarazione. Qui restiamo sull'inquadramento generale, sulla valorizzazione in euro delle operazioni e sugli obblighi di monitoraggio del quadro RW.

Le minusvalenze realizzate sono compensabili con le plusvalenze della stessa categoria (redditi diversi) nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui sono state realizzate, ai sensi dell'art. 68 co. 9-bis del TUIR.

Regime del risparmio amministrato e gestito

Gli operatori italiani qualificati come “prestatori di servizi relativi alle cripto-attività” (CASP autorizzati MiCA) possono operare in qualità di sostituti d'imposta applicando il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997), che solleva il contribuente dall'obbligo di liquidazione autonoma dell'imposta. Gli exchange esteri non sono invece sostituti d'imposta: chi utilizza piattaforme come Binance, Coinbase o Kraken deve calcolare e versare l'imposta in sede di dichiarazione.

Valore di riferimento: come si converte la criptovaluta in euro

La determinazione della plusvalenza presuppone la conversione dei valori espressi in criptovaluta in euro. La normativa fiscale non individua un tasso di cambio ufficiale per le cripto-attività — non esiste un equivalente del cambio BdI per i token digitali — e la prassi operativa si è consolidata su questi criteri:

Cessione contro valuta fiat

Quando si vende una criptovaluta ricevendo euro o altra valuta fiat, il corrispettivo in euro è quello effettivamente accreditato sul conto bancario (al netto di eventuali commissioni dell'exchange). Se il corrispettivo è in valuta diversa dall'euro (es. USD), la conversione avviene al cambio BdI del giorno dell'operazione, coerentemente con l'art. 9 co. 2 del TUIR.

Cessione contro altra cripto-attività

Nella permuta tra cripto-attività di diversa natura (es. BTC → USDT), il valore normale della cripto-attività ricevuta va determinato ai sensi dell'art. 9 co. 3 del TUIR come il prezzo mediamente praticato per beni identici nel tempo e nel luogo della transazione. In concreto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto accettabile l'utilizzo di una delle seguenti fonti:

  • Il prezzo ufficiale registrato dall'exchange sul quale l'operazione è stata eseguita, convertito in euro al cambio del momento dell'operazione.
  • Il prezzo medio giornaliero pubblicato su piattaforme aggregatrici riconosciute (es. CoinMarketCap, CoinGecko), purché la scelta sia coerente nel tempo.

Acquisti in criptovaluta

Quando una cripto-attività è utilizzata per acquistare beni o servizi, l'operazione configura una cessione tassabile: il corrispettivo imponibile è il valore in euro dei beni o servizi ricevuti, mentre il costo fiscale della criptovaluta scarica è quello determinato con LIFO o costo medio come visto sopra.

Obblighi dichiarativi

Quadro RT: le plusvalenze

Le plusvalenze su cripto-attività vanno dichiarate nell'apposita sezione del quadro RT del Modello Redditi PF, introdotta a partire dal periodo d'imposta 2023 e riorganizzata nei modelli successivi per tenere conto delle diverse aliquote applicabili (nel Modello Redditi PF 2026 si tratta della sezione dedicata alle cripto-attività, righi RT41 e seguenti). Chi presenta il modello 730 utilizza il quadro W. Il quadro richiede:

  • Corrispettivo totale delle cessioni nel periodo d'imposta.
  • Costo fiscalmente riconosciuto totale (determinato con il criterio LIFO o costo medio scelto).
  • Plusvalenze nette (al netto delle minusvalenze dell'anno).
  • Minusvalenze non compensate riportate a nuovo.
  • Imposta sostitutiva liquidata sull'intera plusvalenza netta, con l'aliquota propria dell'anno di realizzo (26% per il 2025, 33% dal 2026, 26% per gli e-money token in euro): dal 2025 non si applica più alcuna franchigia.

Il versamento avviene con modello F24, codice tributo 1715 (istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 26 giugno 2023), entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Poiché i modelli dichiarativi vengono aggiornati ogni anno, la numerazione dei righi va sempre riscontrata sulle istruzioni ufficiali del modello in uso.

Quadro RW: il monitoraggio fiscale

Le cripto-attività sono sempre soggette a monitoraggio RW, indipendentemente dal valore detenuto e senza soglia minima di esonero, perché l'art. 4 del D.L. 167/1990 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2023) le inserisce espressamente tra le attività estere di natura finanziaria. L'obbligo scatta anche quando la cripto è custodita in un wallet self-hosted (Ledger, Trezor, MetaMask) senza relazione con un intermediario estero.

Il quadro RW richiede l'indicazione:

  • Del controvalore in euro al 31 dicembre di ciascun anno, calcolato sulla base del valore di mercato della cripto-attività alla chiusura dell'esercizio (fonte consigliata: media delle quotazioni su CoinMarketCap a fine giornata del 31 dicembre, o prezzo di chiusura su exchange di riferimento).
  • Degli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), introdotta dalla stessa L. 197/2022, dovuta nella misura del 2 per mille (0,2%) del valore delle cripto-attività detenute, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso.

L'aliquota IVCA del 2 per mille è rimasta invariata: né la Legge di Bilancio 2025 né la Legge di Bilancio 2026 l'hanno modificata. L'IVCA riguarda le cripto-attività detenute senza l'intervento di un intermediario residente (tipicamente exchange esteri e wallet self-hosted) e si liquida in dichiarazione; sulle cripto-attività detenute presso intermediari residenti opera invece l'imposta di bollo, assolta direttamente dall'intermediario. Il versamento dell'IVCA avviene con i codici tributo dedicati (1727 per il saldo, 1728 e 1729 per gli acconti).

Esempio operativo: trading retail con exchange estero

Un contribuente italiano usa Binance per il trading. Durante il 2026 effettua queste operazioni:

  • 1 marzo: acquista 0,5 BTC a 55.000 euro/BTC → costo 27.500 euro.
  • 15 giugno: acquista 0,3 BTC a 60.000 euro/BTC → costo 18.000 euro.
  • 10 ottobre: vende 0,4 BTC a 70.000 euro/BTC → corrispettivo 28.000 euro.

Applicando il metodo LIFO, vengono vendute per prime le quote acquistate più di recente:

  • 0,3 BTC del 15 giugno → costo fiscale 18.000 euro → corrispettivo pro-quota 21.000 euro → plusvalenza 3.000 euro.
  • 0,1 BTC del 1 marzo → costo fiscale 5.500 euro → corrispettivo pro-quota 7.000 euro → plusvalenza 1.500 euro.

Plusvalenza totale: 4.500 euro. Poiché dal 2025 non esiste più alcuna soglia di esenzione, la base imponibile è l'intero importo di 4.500 euro; trattandosi di reddito realizzato nel 2026 si applica l'aliquota del 33%:

4.500 × 33% = 1.485 euro di imposta sostitutiva

L'imposta va versata con F24 codice tributo 1715 entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Se le stesse operazioni fossero state realizzate nel 2025, l'imposta sarebbe stata di 4.500 × 26% = 1.170 euro: anche in quel caso senza alcuna franchigia.

Nel quadro RW vanno indicate le 0,4 BTC residue al 31 dicembre 2026, convertite al valore di mercato di fine anno (supponiamo 72.000 euro/BTC → controvalore 28.800 euro), e il valore medio di giacenza per il calcolo dell'IVCA.

Staking, mining, airdrop e DeFi

La normativa italiana affronta in modo frammentario gli aspetti più innovativi dell'ecosistema cripto. Sintetizzando la Circolare 30/E del 27 ottobre 2023:

  • Staking: le ricompense ricevute costituiscono reddito diverso tassabile al momento della percezione, valutato al valore di mercato in euro della cripto-attività ricevuta.
  • Mining: se svolto occasionalmente, i proventi rientrano tra i redditi diversi dell'art. 67 lett. c-sexies; se abituale, possono configurare reddito d'impresa (con apertura di partita IVA).
  • Airdrop: le distribuzioni gratuite ricevute costituiscono reddito tassabile al valore di mercato del token ricevuto al momento della disponibilità.
  • Yield farming / lending DeFi: i proventi percepiti sono tassati come redditi diversi con la medesima aliquota applicabile alle plusvalenze dell'anno di percezione (26% fino al 2025, 33% dal 2026), senza alcuna soglia di esenzione.

Il principio generale è che ogni evento che generi un valore economico aggiuntivo in capo al contribuente costituisce reddito tassabile nel momento in cui il contribuente acquisisce la disponibilità giuridica del nuovo asset, con il valore in euro determinato al momento dell'acquisizione.

Regimi transitori di rideterminazione del valore di acquisto

Il legislatore ha aperto, in due occasioni, la possibilità di rideterminare (affrancare) il costo fiscale delle cripto-attività possedute a una certa data, pagando un'imposta sostitutiva. Si tratta di finestre ormai chiuse, che restano rilevanti solo per determinare il costo fiscale di chi vi ha aderito:

  • Valore al 1° gennaio 2023 (L. 197/2022): rideterminazione del costo al valore di mercato a quella data con imposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 15 novembre 2023, anche in tre rate annuali.
  • Valore al 1° gennaio 2025 (art. 1 co. 26-28 della L. 207/2024): rideterminazione del costo al valore di mercato a quella data con imposta sostitutiva del 18%, con termine di versamento fissato al 30 novembre 2025 (slittato al primo giorno lavorativo successivo) e possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'opzione andava esercitata per l'intera quantità posseduta di ciascuna tipologia di cripto-attività.

Alla data di revisione di questa guida non risultano finestre di affrancamento aperte: se il legislatore ne riaprisse una, condizioni e scadenze andranno verificate sul testo di legge e sulla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Chi non ha aderito ad alcun regime di affrancamento conserva come costo fiscale il costo storico documentato di acquisto: qualora tale costo non fosse documentabile (ad esempio per wallet ereditati, vecchie operazioni in assenza di ricevuta), il contribuente può attestare un valore convenzionale basato sul prezzo medio di mercato alla data presumibile di acquisto, con onere della prova a proprio carico in caso di controllo.

Sanzioni e controlli

L'infedele dichiarazione delle plusvalenze espone alla sanzione dell'art. 1 del D.Lgs. 471/1997, rimodulata dal D.Lgs. 87/2024 nella misura del 70% della maggiore imposta dovuta (con un minimo di 150 euro) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; alle violazioni precedenti resta applicabile la previgente forbice dal 90% al 180%. L'omesso monitoraggio RW delle cripto-attività comporta sanzioni dal 3% al 15% dei valori non dichiarati (art. 5 D.L. 167/1990), raddoppiate (dal 6% al 30%) per le attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

I controlli si avvalgono dello scambio automatico di informazioni in ambito DAC8 (direttiva UE 2023/2226), che dal 2026 obbliga i prestatori di servizi cripto-attivi stabiliti nell'UE a comunicare alle autorità fiscali le posizioni dei clienti residenti in altri Stati membri. Per gli exchange extra-UE opera l'analogo standard OCSE CARF (Crypto-Asset Reporting Framework).

Buone pratiche operative

La gestione fiscale delle cripto-attività è intrinsecamente complessa perché il volume di micro-operazioni che un trader retail può generare in un anno supera ordinariamente la soglia della gestione manuale. Alcuni consigli pratici:

  • Usare un software di aggregazione fiscale (CoinTracker, Koinly, Bitpanda Pro con modulo fiscale italiano) in grado di importare via API lo storico di ogni exchange, applicare il metodo LIFO e generare automaticamente i quadri RT e RW.
  • Esportare regolarmente lo storico: non affidarsi alla disponibilità futura dei dati da parte degli exchange, che possono chiudere, limitare l'accesso o modificare l'API senza preavviso.
  • Documentare i wallet self-hosted: conservare seed phrase, indirizzi pubblici e prove del saldo al 31 dicembre (screenshot firmati, estratti on-chain).
  • Distinguere le operazioni rilevanti da quelle non rilevanti (trasferimenti interni tra wallet propri, permute omogenee): una classificazione errata può generare plusvalenze fantasma o, al contrario, occultare redditi effettivi.
  • Annotare i cambi utilizzati: per ogni operazione va registrato il tasso applicato alla conversione euro, con la fonte (exchange o aggregatore) e l'orario di riferimento. In caso di controllo, la documentazione del cambio è spesso il punto dirimente.

La disciplina delle cripto-attività è in continua evoluzione: la direttiva DAC8, il regolamento MiCA e la seconda fase BEPS continueranno a modificare gli obblighi per chi opera con token digitali. Tenersi aggiornati, o rivolgersi a un commercialista specializzato, è essenziale per non incorrere in contestazioni anche significative in sede di controllo.

Approfondimenti

Fonti normative e istituzionali