Fiscale

Plusvalenze criptovalute: calcolo, quadro RT e dichiarazione

Calcolare correttamente le plusvalenze su criptovalute è oggi un passaggio obbligato per chiunque abbia ceduto, convertito o utilizzato cripto-attività. La differenza tra il valore di realizzo e il costo di acquisto costituisce un reddito diverso tassabile, da liquidare con imposta sostitutiva nel quadro RT del Modello Redditi PF. Questa guida si concentra sul calcolo della plusvalenza — criterio LIFO, valorizzazione in euro, soglia e aliquota vigenti — e sulla relativa dichiarazione, tema distinto dal monitoraggio nel quadro RW.

Il tema è delicato perché la disciplina è cambiata di recente e cambia ancora: il regime organico è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) con l'art. 67 comma 1 lett. c-sexies del TUIR, ma la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha eliminato la soglia di esenzione dal 2025 e innalzato l'aliquota dal 2026, e la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un'aliquota ridotta per i token di moneta elettronica denominati in euro. Per questo, dove i numeri dipendono dall'anno d'imposta, lo indichiamo esplicitamente invece di dare per scontato un valore unico.

Questa guida risponde alla domanda “quanto devo pagare e come lo dichiaro”. Se cerchi invece l'inquadramento generale — che cosa sono le cripto-attività, quali operazioni fanno scattare il presupposto impositivo, come si valorizzano in euro le operazioni, il monitoraggio nel quadro RW e l'imposta sul valore delle cripto-attività, il trattamento di staking, mining e airdrop — il riferimento è la guida sulla dichiarazione delle criptovalute e conversione in euro. Le due pagine sono aggiornate alla stessa data e riportano gli stessi valori di aliquota e soglia.

Plusvalenza realizzata e plusvalenza latente

È fondamentale distinguere due concetti che generano spesso confusione:

  • La plusvalenza realizzata è il guadagno che emerge nel momento in cui si compie un'operazione fiscalmente rilevante — cessione contro euro, permuta verso una cripto-attività di diversa natura, acquisto di beni o servizi pagati in cripto. Solo la plusvalenza realizzata è imponibile.
  • La plusvalenza latente (o non realizzata) è il maggior valore puramente teorico di una cripto-attività ancora detenuta in portafoglio: il prezzo è salito rispetto all'acquisto, ma finché non si esegue un'operazione rilevante non c'è realizzo e quindi non c'è tassazione. Il significato di “plusvalenza latente” è proprio questo: un guadagno potenziale, sulla carta, che non concorre al reddito imponibile.

Non sono operazioni rilevanti i meri trasferimenti tra wallet propri e le permute tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni (ad esempio da una criptovaluta nativa a un'altra), come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/E del 27 ottobre 2023. Sono invece rilevanti le conversioni in valuta fiat, gli scambi verso stablecoin o token di natura diversa e l'utilizzo della cripto come mezzo di pagamento. Fa eccezione, dal 2026, la semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro conformi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), nonché il loro rimborso al valore nominale: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha escluso che queste operazioni diano luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo di cessione (o il valore normale, se la cessione non avviene contro denaro) e il costo o valore di acquisto, aumentato degli oneri inerenti. In formula:

Plusvalenza = Corrispettivo di realizzo − Costo fiscale

Quando si sono effettuati più acquisti della stessa cripto-attività a prezzi diversi, occorre stabilire quale costo attribuire alle quote cedute. Il criterio di default previsto dalla norma è il LIFO (Last In, First Out): si considerano cedute per prime le quote acquistate più di recente. In alternativa, il contribuente può adottare in modo documentato il criterio del costo medio ponderato; la scelta va mantenuta con coerenza per tutta la durata del possesso.

Le minusvalenze realizzate (perdite) sono compensabili con le plusvalenze della stessa categoria di redditi diversi e l'eventuale eccedenza è riportabile nei quattro periodi d'imposta successivi (art. 68 co. 9-bis TUIR).

Attenzione al costo fiscale: gli affrancamenti già scaduti

Il costo da confrontare con il corrispettivo non è sempre il prezzo storico pagato. Il legislatore ha aperto due finestre — entrambe ormai chiuse — per rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività possedute a una certa data: il valore al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva del 14% (L. 197/2022) e il valore al 1° gennaio 2025 con imposta sostitutiva del 18% (art. 1 co. 26-28 della L. 207/2024, con versamento entro il 30 novembre 2025, anche in tre rate annuali). Chi ha aderito deve assumere come costo il valore affrancato, non il prezzo di acquisto originario. Il dettaglio dei due regimi è nella guida generale sulle criptovalute in dichiarazione.

Aliquota e soglia di esenzione: i numeri vigenti

Questo è il punto su cui prestare la massima attenzione, perché i valori sono cambiati e dipendono dall'anno d'imposta.

Aliquota dell'imposta sostitutiva

  • Plusvalenze realizzate fino al 2024: imposta sostitutiva del 26%, dovuta solo sulla parte eccedente la franchigia di 2.000 euro allora vigente.
  • Plusvalenze realizzate nel 2025 (da dichiarare con il Modello Redditi PF 2026): imposta sostitutiva del 26%, senza più alcuna franchigia.
  • Plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026: l'aliquota sale al 33%, per effetto dell'art. 1 co. 24 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
  • Eccezione: per i token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro e conformi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), l'aliquota resta al 26% anche per i redditi realizzati dal 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). La conversione di altre cripto-attività (per esempio Bitcoin) in token di moneta elettronica in euro resta invece un'operazione rilevante, tassata con l'aliquota propria dell'attività ceduta.

Soglia di esenzione

Fino al 2024 era prevista una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive dell'anno erano imponibili solo per la parte eccedente tale importo. La Legge di Bilancio 2025 ha soppresso questa soglia a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025. Dal periodo d'imposta 2025 in avanti, quindi, ogni plusvalenza è imponibile per intero, anche di importo minimo: la vecchia esenzione fino a 2.000 euro non è più applicabile.

Trattandosi di materia in evoluzione, prima di liquidare l'imposta è sempre opportuno verificare aliquota e regole vigenti per lo specifico anno d'imposta con un professionista o sulle fonti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Valorizzazione in euro al cambio del giorno

Il calcolo della plusvalenza presuppone valori espressi in euro. Per le cripto-attività non esiste un cambio ufficiale equivalente a quello della Banca d'Italia per le valute tradizionali, perciò la prassi si è consolidata su questi criteri:

  • Cessione contro valuta fiat: il corrispettivo in euro è quello effettivamente incassato. Se l'accredito è in valuta diversa dall'euro (per esempio USD), si converte al cambio Banca d'Italia del giorno dell'operazione, coerentemente con l'art. 9 del TUIR. Il nostro strumento di conversione al cambio del giorno aiuta a riportare in euro gli importi in valuta estera con la fonte BdI.
  • Permuta verso cripto-attività di diversa natura: si assume il valore normale della cripto ricevuta (art. 9 co. 3 TUIR), determinato sul prezzo praticato dall'exchange utilizzato o sulla quotazione media di un aggregatore riconosciuto, convertito in euro al momento dell'operazione.
  • Pagamento di beni o servizi in cripto: il corrispettivo imponibile è il valore in euro dei beni o servizi acquisiti.

Per ogni operazione va conservata la documentazione del tasso applicato (fonte e orario di riferimento): in caso di controllo, la tracciabilità del cambio è spesso l'elemento dirimente.

Esempio di calcolo con criterio LIFO

Un contribuente italiano opera su un exchange estero. Durante il 2026 effettua queste operazioni su una stessa criptovaluta nativa:

  • 10 febbraio 2026: acquisto di 1,00 unità a 30.000 euro → costo 30.000 euro;
  • 20 maggio 2026: acquisto di 0,50 unità a 40.000 euro/unità → costo 20.000 euro;
  • 15 settembre 2026: cessione di 0,80 unità a 50.000 euro/unità → corrispettivo 40.000 euro.

Con il criterio LIFO si considerano cedute per prime le quote acquistate più di recente:

  • 0,50 unità del 20 maggio → costo fiscale 20.000 euro → corrispettivo pro-quota 25.000 euro → plusvalenza 5.000 euro;
  • 0,30 unità del 10 febbraio (costo unitario 30.000 euro) → costo fiscale 9.000 euro → corrispettivo pro-quota 15.000 euro → plusvalenza 6.000 euro.

La plusvalenza totale realizzata è 11.000 euro. Poiché la soglia di esenzione non è più applicabile, l'intero importo è imponibile. Trattandosi di reddito realizzato nel 2026, si applica l'aliquota del 33%:

11.000 × 33% = 3.630,00 euro di imposta sostitutiva

Restano in portafoglio 0,70 unità (acquistate il 10 febbraio), il cui costo fiscale di 21.000 euro sarà rilevante solo in caso di futura cessione: il maggior valore eventualmente maturato resta una plusvalenza latente non tassabile finché non si realizza.

Quadro RT e quadro RW: due adempimenti distinti

Un errore comune è confondere i due quadri, che rispondono a finalità diverse e vanno entrambi compilati quando ne ricorrono i presupposti.

Quadro RT — tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze su cripto-attività si dichiarano nell'apposita sezione del quadro RT del Modello Redditi PF dedicata alle cripto-attività (nel Modello Redditi PF 2026 la sezione che ospita i righi RT41 e seguenti); chi presenta il modello 730 utilizza il quadro W. Nel quadro RT si indicano il totale dei corrispettivi, il costo fiscalmente riconosciuto, la plusvalenza netta (al netto delle eventuali minusvalenze dell'anno), le minusvalenze residue da riportare e si liquida l'imposta sostitutiva. Poiché i modelli dichiarativi vengono rivisti ogni anno — anche per distinguere le operazioni soggette ad aliquote diverse — la numerazione dei righi va sempre riscontrata sulle istruzioni ufficiali del modello in uso. Il versamento avviene con modello F24, codice tributo 1715 (istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 26 giugno 2023), entro i termini ordinari del saldo delle imposte sui redditi.

Quadro RW — monitoraggio fiscale

Il quadro RW non serve a tassare le plusvalenze, ma a monitorare il possesso di attività estere. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW indipendentemente dal valore e anche quando sono detenute in wallet self-hosted, perché sono espressamente incluse tra le attività estere di natura finanziaria. Nel quadro RW si riporta il controvalore in euro e si liquida, se dovuta, l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), pari al 2 per mille del valore detenuto, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso: aliquota rimasta invariata dopo le Leggi di Bilancio 2025 e 2026. Per la corretta valorizzazione e la scelta dei cambi, rimandiamo allo strumento di calcolo del quadro RW.

In sintesi: il quadro RT “fotografa” i guadagni realizzati nell'anno; il quadro RW “fotografa” ciò che si possiede. Chi ha solo detenuto cripto senza venderle compila il quadro RW ma non ha plusvalenze da indicare nel quadro RT; chi ha venduto realizzando un guadagno compila entrambi.

Documentazione e buone pratiche

Il volume di micro-operazioni che un investitore retail può generare in un anno rende impraticabile il calcolo manuale. Alcuni accorgimenti:

  • utilizzare un software di rendicontazione fiscale cripto in grado di importare via API lo storico degli exchange, applicare il LIFO e produrre i quadri RT e RW;
  • esportare regolarmente lo storico delle operazioni, senza confidare nella disponibilità futura dei dati da parte delle piattaforme;
  • distinguere con cura le operazioni rilevanti da quelle non rilevanti (trasferimenti interni, permute omogenee), per non far emergere plusvalenze fantasma né occultare redditi effettivi;
  • annotare per ogni operazione il cambio applicato, la fonte e la data.

Approfondimenti

Per inquadrare l'intero perimetro fiscale delle cripto-attività e i temi collegati, segnaliamo:

Per la valorizzazione in euro degli importi in valuta estera, sono disponibili gli strumenti di calcolo del quadro RW e di conversione al cambio del giorno di cambiodelgiorno.it.

Fonti normative e istituzionali