I modelli Intrastat sono gli elenchi riepilogativi che le imprese italiane devono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per documentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi verso o da soggetti UE. Rappresentano uno strumento fondamentale sia per le statistiche del commercio estero sia per il controllo fiscale delle operazioni in regime di non imponibilità. Quando i corrispettivi sono espressi in valuta diversa dall'euro, si pone il problema di individuare il tasso di cambio corretto da utilizzare nella compilazione dei modelli. Questa guida analizza le soglie, le tempistiche, le novità introdotte dalla semplificazione 2022 e le regole di conversione valutaria per ciascuna tipologia di elenco.
Cosa sono gli elenchi Intrastat e chi deve presentarli
Gli elenchi Intrastat sono stati introdotti a livello europeo dal Regolamento CEE 3330/1991 e disciplinati in Italia dal DM 22 febbraio 2010 e dalle successive determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Servono a monitorare i flussi commerciali intracomunitari in assenza di frontiere fisiche e a supportare il sistema VIES (VAT Information Exchange System) per la verifica delle partite IVA delle controparti UE.
Sono quattro i modelli principali:
- Mod. INTRA 1-bis: elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.
- Mod. INTRA 1-quater: elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese a soggetti UE.
- Mod. INTRA 2-bis: elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni (obbligo fortemente ridotto dalla semplificazione 2022).
- Mod. INTRA 2-quater: elenco riepilogativo dei servizi ricevuti da soggetti UE (obbligo fortemente ridotto dalla semplificazione 2022).
Il D.Lgs. 175/2014 aveva già limitato l'obbligo di presentazione mensile a specifiche categorie; la vera svolta è arrivata con la Determinazione Direttoriale ADM prot. 493869/2021 del 23 dicembre 2021, che ha recepito il Regolamento UE 2020/1197 e ridisegnato le soglie a partire dai periodi di riferimento gennaio 2022.
Soglie di obbligatorietà e periodicità
Le soglie determinano chi è obbligato alla presentazione e con quale cadenza (mensile o trimestrale). Attualmente sono in vigore le seguenti regole:
Cessioni di beni (INTRA 1-bis)
La presentazione è obbligatoria per tutti i soggetti IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, senza soglia minima. La periodicità è mensile se l'ammontare delle cessioni effettuate nel trimestre in corso o in uno dei quattro trimestri precedenti supera i 50.000 euro, trimestrale in caso contrario.
Servizi resi (INTRA 1-quater)
Obbligatoria per tutti i prestatori di servizi B2B verso soggetti UE (art. 7-ter DPR 633/72), indipendentemente dall'importo. Periodicità mensile se le prestazioni rese superano 50.000 euro trimestrali, altrimenti trimestrale.
Acquisti di beni (INTRA 2-bis)
Dopo la semplificazione 2022, l'obbligo sussiste solo per i soggetti che presentano l'elenco con periodicità mensile, ovvero quelli i cui acquisti intracomunitari di beni nel trimestre in corso o in uno dei quattro precedenti hanno superato la soglia di 350.000 euro. Sotto tale soglia non c'è obbligo di trasmissione né ai fini fiscali né statistici.
Servizi ricevuti (INTRA 2-quater)
Anche qui la soglia è 100.000 euro trimestrali: chi la supera presenta mensilmente l'elenco dei servizi ricevuti, chi sta sotto è esonerato.
Scadenze di presentazione
Gli elenchi Intrastat vanno trasmessi per via telematica (tramite il Servizio Telematico Doganale EDI o tramite l'area riservata Entratel/Fisconline per alcune categorie) entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il giorno 25 cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il calendario pratico funziona così:
- Elenchi mensili relativi a gennaio 2026 → entro il 25 febbraio 2026.
- Elenchi trimestrali relativi al primo trimestre 2026 → entro il 25 aprile 2026.
- Elenchi mensili di dicembre 2026 → entro il 25 gennaio 2027.
Tasso di cambio da utilizzare negli Intrastat
Il cuore operativo per le operazioni in valuta estera è la corretta determinazione del cambio da applicare ai corrispettivi espressi in divise diverse dall'euro. La regola generale rimanda all'art. 13 co. 4 del DPR 633/1972: i corrispettivi in valuta estera sono convertiti al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza, di quello più prossimo.
La prassi dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che il tasso di riferimento per la conversione è quello pubblicato dalla Banca d'Italia con la comunicazione giornaliera dei cambi ufficiali. La medesima fonte viene utilizzata anche per la fatturazione, garantendo così coerenza tra il dato dichiarato in fattura e quello riepilogato nell'Intrastat.
Momento di effettuazione dell'operazione
Per le cessioni intracomunitarie di beni, il momento di effettuazione coincide con l'inizio del trasporto dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 39 del D.L. 331/1993. Per le prestazioni di servizi B2B generici (art. 7-ter), il momento rilevante è quello di ultimazione della prestazione, o la data di pagamento anticipato se avvenuto prima.
In pratica, se un'azienda italiana vende macchinari in Svezia per 150.000 corone svedesi con trasporto iniziato il 12 marzo 2026, il cambio da applicare ai fini Intrastat sarà quello BdI del 12 marzo 2026. Se in quel giorno è festivo o la BdI non ha pubblicato il cambio per motivi tecnici, si applica il tasso del primo giorno lavorativo antecedente.
Struttura dei modelli e dati valutari richiesti
Gli elenchi Intrastat prevedono la compilazione di diversi campi, alcuni obbligatori a fini fiscali e altri solo a fini statistici (richiesti oltre la soglia di 20 milioni di euro di acquisti o cessioni annui, per la parte “statistica”).
Campi principali ai fini fiscali
- Partita IVA della controparte UE (validata via VIES).
- Ammontare delle operazioni in euro (importo fatturato, già convertito al cambio del giorno).
- Natura della transazione (codifica europea a 2 cifre, es. 11 per vendita ferma, 21 per restituzione).
- Codice servizio (per INTRA 1/2-quater) secondo la classificazione CPA 2008.
- Paese di pagamento e modalità di riscossione (solo servizi).
Campi aggiuntivi ai fini statistici
- Codice nomenclatura combinata NC8 del bene (per le cessioni/acquisti di beni).
- Massa netta in chilogrammi e unità supplementari.
- Valore statistico (può differire dal valore fatturato per includere, ad esempio, i costi di trasporto fino al confine).
- Paese di origine delle merci.
- Modalità di trasporto e condizioni di consegna (Incoterms).
Esempio operativo: software house italiana con clienti UE
Una software house italiana nel primo trimestre 2026 ha emesso queste fatture per servizi prestati a soggetti passivi UE:
- 15 gennaio 2026: sviluppo software per cliente tedesco, 12.000 euro.
- 7 febbraio 2026: consulenza IT a cliente svedese, 45.000 SEK.
- 22 marzo 2026: canone annuale piattaforma SaaS a cliente danese, 22.000 DKK.
Per l'INTRA 1-quater del primo trimestre (scadenza 26 aprile 2026, lunedì) occorre convertire i corrispettivi in valuta al cambio BdI del giorno di ultimazione della prestazione:
- Fattura svedese: 45.000 SEK ÷ 11,2480 (ipotetico cambio BdI 7 febbraio 2026) = 4.000,71 euro.
- Fattura danese: 22.000 DKK ÷ 7,4590 (ipotetico cambio BdI 22 marzo 2026) = 2.949,46 euro.
- Fattura tedesca: 12.000 euro (nessuna conversione).
Totale servizi del trimestre: 18.950,17 euro. Essendo al di sotto della soglia di 50.000 euro trimestrali, la periodicità resta trimestrale. Ciascuna riga dell'INTRA 1-quater conterrà la partita IVA del cliente, l'ammontare in euro, il codice CPA 62.01.1 (sviluppo software) o 62.02.10 (consulenza informatica), il Paese del committente e la modalità di pagamento.
Errori comuni e come evitarli
Gli uffici di controllo dell'Agenzia delle Dogane incrociano gli Intrastat con il VIES europeo e con le dichiarazioni IVA annuali. Le irregolarità più frequenti rilevate in sede di verifica sono:
- Utilizzo di un cambio diverso tra fattura e Intrastat. La coerenza è essenziale: stesso tasso BdI del giorno di effettuazione. Utilizzare il cambio del giorno di registrazione in contabilità o quello della data di ricezione del bonifico è un errore frequente ma sanzionabile.
- Omissione di fatture per anticipi: se un cliente UE versa un acconto prima della prestazione, l'operazione si considera effettuata per l'importo incassato e va inclusa nell'Intrastat del periodo in cui avviene il pagamento, al cambio della data di incasso.
- Errata codifica del servizio CPA: il codice a 6 cifre del servizio deve riflettere l'attività effettivamente svolta, non quella prevalente della partita IVA del prestatore.
- Partita IVA del cliente non validata: prima di emettere la fattura non imponibile va sempre controllato il VIES; una partita IVA non valida al momento dell'operazione fa scattare l'imponibilità IVA in Italia e, di conseguenza, l'Intrastat sarà da rettificare.
- Mancata rettifica: note di credito e variazioni successive devono essere riportate con il codice natura della transazione 21 (restituzioni) nel mese in cui vengono emesse, utilizzando il cambio di quella data.
Sanzioni per omessa o irregolare presentazione
L'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 e l'art. 7 del D.Lgs. 471/1997 prevedono sanzioni amministrative da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco omesso o inesatto, elevabili a 2.500 euro in caso di inesattezze rilevate da controlli effettuati dalla Commissione europea. La sanzione può essere ridotta tramite ravvedimento operoso se la presentazione avviene entro precisi limiti temporali.
È importante ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019 (convertito in L. 58/2019), le sanzioni per omessa presentazione degli INTRA 2-bis e 2-quater relativi agli acquisti sotto soglia non si applicano perché gli obblighi corrispondenti sono stati aboliti.
Intrastat e cambio medio mensile: una precisazione
Una domanda ricorrente riguarda la possibilità di utilizzare per l'Intrastat il cambio medio mensile pubblicato dall'Agenzia delle Entrate (art. 110 co. 9 TUIR) al posto del cambio giornaliero BdI. La risposta è negativa: il cambio medio mensile è utilizzabile per la determinazione del reddito d'impresa e per alcune operazioni del quadro RW, ma per la fatturazione intracomunitaria e il conseguente Intrastat la norma di riferimento (art. 13 co. 4 DPR 633/72) impone il cambio del giorno dell'operazione.
Usare un cambio medio mensile in Intrastat genererebbe un disallineamento con il valore della fattura elettronica (che per le operazioni intracomunitarie B2B è emessa con cambio del giorno), esponendo ad accertamenti per incongruenza dei dati trasmessi.
Strumenti e buone pratiche
Per le PMI che effettuano un volume contenuto di operazioni intracomunitarie, la compilazione manuale tramite il software Intr@Web fornito gratuitamente dall'Agenzia delle Dogane è spesso sufficiente. Oltre una certa soglia di operatività diventa necessario un ERP in grado di estrarre automaticamente i dati dai registri IVA, di applicare il corretto cambio BdI del giorno di effettuazione dell'operazione e di generare il file telematico nel formato richiesto.
In entrambi i casi, è consigliabile:
- Archiviare mensilmente i cambi BdI utilizzati, per consentire la ricostruzione a posteriori in caso di controllo.
- Riconciliare i totali Intrastat con il quadro VE (cessioni UE) e il quadro VJ (acquisti UE) della dichiarazione IVA annuale, intercettando per tempo eventuali differenze.
- Verificare la posizione VIES della controparte UE prima di ogni ciclo di fatturazione mensile, soprattutto in presenza di clienti con scarsa continuità operativa.
- Documentare internamente i criteri di codifica CPA e NC8 adottati, per garantire omogeneità nel tempo e tra operatori.
Il rispetto puntuale degli obblighi Intrastat, con l'utilizzo coerente del cambio BdI del giorno dell'operazione, rappresenta una tutela importante non solo rispetto a possibili sanzioni formali, ma anche rispetto a contestazioni più rilevanti sul regime di non imponibilità applicato alle operazioni intracomunitarie, che comporterebbero il recupero dell'IVA italiana e delle relative sanzioni. Per la determinazione del controvalore in euro di un'operazione intra-UE espressa in valuta estera, è possibile utilizzare il nostro calcolatore IVA su valuta estera, che applica il tasso ufficiale Banca d'Italia del giorno scelto.