E-commerce

Regime OSS IVA vendite online UE: soglia 10.000€ e aliquote 2026

Chi vende prodotti o servizi digitali a consumatori privati residenti in altri Stati dell'Unione Europea — tipicamente attraverso un e-commerce — deve applicare l'IVA del Paese del cliente una volta superata la soglia di 10.000 euro annui di vendite intracomunitarie B2C. Il regime OSS (One Stop Shop), entrato a regime dal 1° luglio 2021 con il recepimento della direttiva UE 2017/2455, consente di versare l'IVA dovuta a tutti i Paesi UE attraverso un'unica dichiarazione trimestrale presentata in Italia. Questa guida spiega chi deve iscriversi, come funziona la fatturazione, quali aliquote applicare e in che modo gestire il cambio valuta quando l'incasso avviene in una divisa diversa dall'euro.

Che cos'è il regime OSS e a chi si applica

Il One Stop Shop è uno sportello telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate che permette ai venditori italiani di adempiere agli obblighi IVA relativi alle vendite effettuate a consumatori finali (B2C) residenti in altri Stati membri senza doversi identificare fiscalmente in ciascun Paese di destinazione. Il regime sostituisce, semplificandolo, il previgente regime MOSS (Mini One Stop Shop) che era limitato ai soli servizi elettronici, di telecomunicazione e radiotelevisione.

Con la riforma del 2021, l'OSS ha esteso il proprio ambito di applicazione a tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e a qualunque servizio B2C con committente in un altro Stato UE per il quale la territorialità IVA, ai sensi dell'art. 7-sexies del DPR 633/1972, sia quella del Paese del cliente. Sono tipici esempi: e-commerce di abbigliamento, integratori, cosmetici, software-as-a-service venduto a consumatori privati, corsi online, abbonamenti a piattaforme di contenuti, marketplace gestiti in conto proprio.

La soglia dei 10.000 euro

La normativa prevede una soglia annua aggregata di 10.000 euro (al netto dell'IVA) calcolata sulla somma delle vendite a distanza intracomunitarie B2C più i servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici). Fino al raggiungimento di tale soglia, il venditore italiano applica l'IVA italiana con l'aliquota propria del bene o servizio, esattamente come se il cliente fosse residente in Italia. Quando l'ordine è espresso in una valuta diversa dall'euro, per calcolare l'imponibile in euro è utile il nostro calcolatore IVA per fatture in valuta estera, che applica automaticamente il tasso ufficiale del giorno.

Superata la soglia nell'anno in corso o nell'anno precedente, la territorialità si sposta sul Paese del cliente e il venditore deve applicare l'aliquota IVA vigente in quello Stato. In alternativa all'iscrizione all'OSS, il venditore potrebbe aprire una partita IVA in ciascuno Stato UE di destinazione, ma si tratta di un'opzione onerosa che ha senso solo per chi ha una presenza economica stabile in uno specifico Paese.

L'opzione anticipata

La normativa consente di optare per l'applicazione dell'IVA del Paese del cliente anche senza aver raggiunto la soglia di 10.000 euro: l'opzione si esercita in sede di iscrizione al portale OSS e vincola il contribuente per l'anno di esercizio e i due successivi. Può essere conveniente quando l'aliquota del Paese di destinazione è inferiore a quella italiana (ad esempio, alcuni Stati dell'Est Europa applicano aliquote ridotte per determinate categorie).

Iscrizione e adempimenti operativi

L'iscrizione all'OSS si effettua direttamente dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai servizi IVA. L'Italia è lo Stato membro di identificazione per i soggetti residenti; l'adesione ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello della richiesta, salvo che la prima operazione rilevante non sia eseguita nel trimestre stesso (in tal caso occorre comunicarla entro il decimo giorno del mese successivo).

Una volta aderenti al regime, sono previsti questi adempimenti ricorrenti:

  • Dichiarazione trimestrale OSS: va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile per il primo trimestre, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo, 31 gennaio per il quarto). La scadenza non è prorogabile anche se cade di sabato o in giorno festivo.
  • Versamento unico: l'IVA dovuta a ciascuno Stato UE viene riversata dall'Agenzia delle Entrate italiana alle rispettive amministrazioni fiscali europee; il contribuente effettua un unico bonifico in euro all'erario italiano utilizzando il modello F24 ELIDE con i codici tributo dedicati.
  • Tenuta del registro delle operazioni OSS: il venditore deve conservare per 10 anni le informazioni analitiche su ciascuna cessione o prestazione registrata nel regime (data dell'operazione, Stato del cliente, corrispettivo, IVA applicata, tasso di cambio se in valuta estera).
  • Esonero da fattura obbligatoria: per le vendite rientranti nell'OSS non è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, salvo richiesta espressa del cliente (art. 22 DPR 633/72). Il venditore può quindi limitarsi al documento commerciale telematico o alla ricevuta generata dalla piattaforma e-commerce.

Aliquote IVA: dove trovarle e quando si aggiornano

Ciascuno Stato membro dell'UE ha una propria aliquota ordinaria (non inferiore al 15% per disposizione della direttiva 2006/112/CE) e un ventaglio di aliquote ridotte applicabili a categorie di beni e servizi elencate nell'allegato III della stessa direttiva. La Commissione europea pubblica l'elenco ufficiale aggiornato delle aliquote in vigore in ciascuno Stato nel documento “VAT rates applied in the Member States of the European Union”, consultabile sul portale Taxation and Customs Union.

Alcuni esempi di aliquote ordinarie in vigore al 2026:

  • Germania: 19%
  • Francia: 20%
  • Spagna: 21%
  • Austria: 20%
  • Paesi Bassi: 21%
  • Belgio: 21%
  • Ungheria: 27% (la più alta dell'UE)
  • Lussemburgo: 17% (la più bassa)

Le aliquote possono essere modificate in corso d'anno dagli Stati membri — tipicamente con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio — e il venditore OSS deve monitorare tali modifiche per applicare l'aliquota corretta alla data di effettuazione di ciascuna operazione. Le piattaforme e-commerce serie integrano tabelle IVA aggiornate automaticamente, ma la responsabilità del corretto addebito al consumatore finale resta in capo al venditore.

Cambio valuta per le vendite OSS in divisa estera

Sebbene la maggior parte dei Paesi UE abbia adottato l'euro — da ultimo la Bulgaria, entrata nell'area euro il 1° gennaio 2026 — sei Stati membri mantengono una valuta nazionale diversa: Cechia (corona), Danimarca (corona danese), Polonia (zloty), Romania (leu), Svezia (corona svedese) e Ungheria (fiorino). Un e-commerce italiano che spedisce in Polonia e incassa in zloty deve gestire correttamente la conversione ai fini della dichiarazione OSS.

La regola è stabilita dall'art. 369-septies della direttiva 2006/112/CE: gli importi in valuta estera devono essere convertiti in euro applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea per l'ultimo giorno del periodo di riferimento (quindi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre per i quattro trimestri) oppure, se in quel giorno non viene pubblicato alcun tasso, il tasso del primo giorno successivo disponibile.

Si tratta di una regola diversa da quella applicata per le fatture in valuta estera ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DPR 633/1972, che prevede il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione. Per l'OSS vige la regola semplificata del cambio unico di fine trimestre, che riduce il carico amministrativo per chi effettua molte operazioni ricorrenti in valuta.

Esempio pratico: e-commerce italiano di abbigliamento

Un'azienda italiana vende capi di abbigliamento online. Nel secondo trimestre 2026 ha effettuato vendite per 4.500 euro in Germania, 3.200 euro in Francia e 85.000 zloty polacchi in Polonia. La dichiarazione OSS del trimestre in chiusura al 30 giugno 2026 va predisposta come segue:

  • Germania: imponibile 4.500 euro, aliquota 19% → IVA dovuta 855 euro.
  • Francia: imponibile 3.200 euro, aliquota 20% → IVA dovuta 640 euro.
  • Polonia: 85.000 PLN vanno convertiti al cambio BCE del 30 giugno 2026. Ipotizzando un cambio di 4,2350 PLN/EUR, l'imponibile in euro è pari a 20.070,84 euro; l'aliquota ordinaria polacca del 23% genera un'IVA dovuta di 4.616,29 euro.

La somma delle IVA dovute (6.111,29 euro) viene riversata entro il 31 luglio 2026 all'Agenzia delle Entrate italiana, che provvede a ripartire gli importi verso i tre Paesi di destinazione. Lo stesso tasso di cambio BCE del 30 giugno va annotato nel registro delle operazioni OSS come parametro di conversione utilizzato.

OSS e dichiarazione IVA nazionale: rapporti

Le operazioni dichiarate nel regime OSS non confluiscono nella liquidazione IVA periodica italiana: sono rilevate nel registro delle vendite come operazioni non soggette ai sensi dell'art. 7-octies del DPR 633/72 (per i servizi) o come vendite intracomunitarie B2C fuori campo IVA Italia (per le merci, rilevanti per territorialità nel Paese del cliente).

Nel modello IVA annuale vengono invece indicate in appositi righi informativi del quadro VE dedicati alle operazioni dichiarate tramite OSS. È importante sottolineare che l'IVA di altri Stati eventualmente assolta sugli acquisti (ad esempio per servizi ricevuti da fornitori locali durante l'attività) non è recuperabile tramite OSS: per ottenere il rimborso occorre ricorrere alla procedura del rimborso IVA ex art. 38-bis2 del DPR 633/72 (portale elettronico europeo).

Iscrizione IOSS per l'import a basso valore

Parallelamente all'OSS europeo opera l'IOSS (Import One Stop Shop), regime opzionale applicabile alle vendite a distanza di beni importati in UE da Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Se l'impresa italiana gestisce dropshipping da fornitori extra-UE verso consumatori finali europei, l'adesione all'IOSS consente di incassare l'IVA direttamente in fase di vendita online e di versarla mensilmente attraverso l'Agenzia delle Entrate, evitando la riscossione in dogana al momento dell'importazione.

La procedura di adesione all'IOSS richiede la designazione di un rappresentante fiscale per i soggetti non stabiliti nell'UE, mentre per i soggetti italiani con partita IVA la registrazione è diretta. La dichiarazione IOSS ha cadenza mensile (entro la fine del mese successivo) e richiede lo stesso meccanismo di conversione dei corrispettivi esteri al cambio BCE di fine periodo.

Sanzioni, controlli e correzione degli errori

Le dichiarazioni OSS possono essere rettificate fino a 3 anni dalla scadenza di presentazione di quella originaria, tramite la funzionalità di correzione disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate. La rettifica è effettuata direttamente nella dichiarazione del trimestre in cui ci si accorge dell'errore, senza presentare una dichiarazione integrativa per il trimestre precedente.

Il mancato o tardivo versamento dell'IVA OSS espone alle sanzioni dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (30% dell'importo non versato, ridotto a seconda del ravvedimento operoso) e può comportare la cancellazione dal regime, con conseguente obbligo di identificarsi in ciascuno Stato membro dove si hanno vendite. Per controlli sulla corretta applicazione delle aliquote possono accedere sia l'Agenzia delle Entrate italiana sia le amministrazioni fiscali degli altri Paesi UE attraverso il sistema di cooperazione amministrativa (Regolamento UE 904/2010).

Sintesi operativa per l'e-commerce

Un venditore online italiano che opera in UE dovrebbe seguire queste tappe per mettersi in regola con la normativa IVA:

  1. Monitorare il raggiungimento della soglia di 10.000 euro sulle vendite B2C UE (sommando anche servizi TTE).
  2. Iscriversi al portale OSS dell'Agenzia delle Entrate prima del trimestre di attivazione del regime.
  3. Configurare la piattaforma e-commerce per applicare le aliquote IVA del Paese di destinazione del cliente a partire dalla data di adesione.
  4. Registrare ogni operazione nel registro OSS, annotando il corrispettivo, lo Stato del cliente, l'aliquota applicata e l'eventuale tasso di cambio se la valuta è diversa dall'euro.
  5. Presentare la dichiarazione trimestrale e versare l'importo entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
  6. Conservare per 10 anni la documentazione a supporto: ordini, pagamenti, prove della consegna nel Paese di destinazione.

Il regime OSS rappresenta una semplificazione significativa per le imprese italiane che vendono online in Europa: gestisce con un unico adempimento quello che prima avrebbe richiesto l'apertura di partite IVA in ciascuno Stato. Tuttavia, la responsabilità di applicare correttamente aliquote e cambi resta in capo al contribuente. L'utilizzo di tassi BCE ufficiali consultabili sul nostro sito per le operazioni in valuta estera e la disciplina nel tenere aggiornato il registro delle vendite OSS sono i due presidi principali per evitare contestazioni in sede di controllo.

Fonti normative e istituzionali