Nel tracciato della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), il campo TipoDocumento identifica la natura del documento che si sta inviando. Quando un'impresa o un professionista italiano acquista beni o servizi da un fornitore estero, l'IVA va assolta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) attraverso un documento elettronico contraddistinto da uno di tre codici: TD17, TD18 o TD19. Scegliere il tipo documento corretto non è un dettaglio formale: un codice errato genera disallineamenti tra liquidazione IVA, registri e dichiarazione annuale, con rischio concreto di contestazioni in sede di controllo.
Questa guida spiega che cosa sono i tipi documento TD17, TD18 e TD19, quando si usa ciascuno, come si compila passo dopo passo un'autofattura o un'integrazione — compresa la conversione dell'imponibile quando la fattura del fornitore è in valuta estera — entro quali termini va trasmessa al SdI e quali sanzioni si rischiano in caso di omessa integrazione.
Il quadro normativo di riferimento è il DPR 633/1972 (Testo Unico IVA), in particolare l'art. 17 sui soggetti passivi, integrato per gli acquisti intracomunitari dal DL 331/1993. Dall'eliminazione dell'esterometro (1° luglio 2022) tutte le operazioni con controparti non stabilite in Italia transitano per il SdI proprio attraverso questi codici documento.
Che cosa sono i tipi documento nel tracciato SdI
Il file XML della FatturaPA prevede un campo obbligatorio TipoDocumento che descrive la funzione del documento. Accanto ai codici della fatturazione ordinaria (TD01 fattura, TD04 nota di credito, ecc.) esistono codici specifici per gestire il reverse charge sugli acquisti dall'estero. I tre che interessano chi compra oltre confine sono:
- TD17 — integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- TD18 — integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 — integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 (o comma 3) del DPR 633/72.
La distinzione fondamentale è tra integrazione e autofattura. Quando il fornitore è stabilito nella UE ed emette una fattura senza IVA, il committente italiano integra quel documento con l'imposta italiana (procedura di integrazione ex art. 46 DL 331/93). Quando invece il fornitore è extra-UE e non emette alcun documento valido ai fini IVA, l'acquirente italiano genera ex novo un'autofattura. In entrambi i casi il file viene inviato al SdI con il proprio codice destinatario o la propria PEC come destinatario, perché si tratta di un documento che l'acquirente emette “verso sé stesso”.
TD17 — Servizi dall'estero (UE ed extra-UE)
Il codice TD17 si usa per l'acquisto di servizi da un prestatore non residente, indipendentemente dal fatto che sia stabilito nella UE o fuori dalla UE. Il presupposto è l'art. 17, comma 2, del DPR 633/1972, in combinato con le regole sulla territorialità dei servizi (art. 7-ter per i servizi generici B2B, che si considerano effettuati nel Paese del committente).
Esempi tipici di operazioni che richiedono il TD17:
- abbonamenti a software in cloud e servizi SaaS (Microsoft 365, Adobe, AWS, Google Workspace);
- pubblicità online da operatori esteri (Google Ireland, Meta Platforms Ireland, LinkedIn);
- consulenze professionali rese da studi o freelance esteri (legali, fiscali, IT, marketing);
- commissioni trattenute da marketplace e piattaforme estere (Amazon, Airbnb, Etsy);
- servizi di hosting, storage e prestazioni digitali da provider non italiani.
Il TD17 funge sia da integrazione (fornitore UE che ha già emesso fattura senza IVA) sia da autofattura (fornitore extra-UE). La differenza pratica è solo nel momento di emissione e nella data documento, come vedremo nei termini di trasmissione.
TD18 — Acquisto di beni intracomunitari
Il codice TD18 riguarda esclusivamente l'acquisto intracomunitario di beni ai sensi degli artt. 38 e seguenti del DL 331/1993: beni che vengono fisicamente trasferiti da un altro Stato membro UE verso l'Italia, ceduti da un fornitore UE a un soggetto passivo italiano. Si tratta di una procedura di integrazione, perché il fornitore UE emette fattura senza IVA e il cessionario italiano la integra con l'imposta nazionale.
Esempi:
- acquisto di macchinari da un fornitore tedesco con spedizione in Italia;
- acquisto di componentistica o materie prime dalla Francia, dalla Spagna o da altri Stati UE;
- acquisti B2B su piattaforme UE con consegna fisica della merce in Italia.
Oltre al TD18, l'acquisto intracomunitario di beni può comportare la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (modelli INTRA 2-bis), con indicazione dei codici NC8 e dello Stato di provenienza, secondo le soglie e la periodicità vigenti.
TD19 — Beni ex art. 17 comma 2 (beni già in Italia)
Il codice TD19 copre l'acquisto di beni da un fornitore non residente quando i beni si trovano già nel territorio italiano al momento della cessione (art. 17, comma 2, DPR 633/72), oppure quando si applica il comma 3 dello stesso articolo. Non c'è qui un trasporto intracomunitario in corso: il bene è fisicamente in Italia e cambia proprietà restando sul territorio nazionale. È la fattispecie meno frequente, ma ricorre in casi precisi:
- acquisto di beni estratti da un deposito IVA o da un deposito fiscale situato in Italia, ceduti da un fornitore estero;
- cessione di beni effettuata in Italia da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione (anche se identificato o con rappresentante fiscale in Italia, l'obbligo ricade sul cessionario soggetto passivo);
- beni già nazionalizzati o importati in precedenza, successivamente ceduti dal fornitore estero a un acquirente italiano.
Anche il TD19 può assumere la forma dell'integrazione (fornitore UE identificato) o dell'autofattura (fornitore extra-UE), a seconda che esista o meno un documento di partenza da integrare.
Tabella riassuntiva: quando usare TD17, TD18 o TD19
| Codice | Oggetto dell'operazione | Provenienza | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| TD17 | Servizi | UE ed extra-UE | Art. 17 c. 2 DPR 633/72 |
| TD18 | Beni (acquisto intracomunitario, con trasporto da altro Stato UE all'Italia) | Solo UE | Art. 38 ss. DL 331/93 |
| TD19 | Beni già presenti in Italia, ceduti da fornitore estero | UE ed extra-UE | Art. 17 c. 2 (o c. 3) DPR 633/72 |
La domanda guida per non sbagliare è semplice: sto comprando un servizio o un bene? Se è un servizio, è sempre TD17. Se è un bene, occorre capire se viaggia dalla UE verso l'Italia (TD18) o se è già in Italia (TD19). Per un inquadramento più ampio del meccanismo, è utile la nostra guida dedicata al reverse charge per i servizi esteri.
La conversione in valuta estera: il cambio del giorno dell'operazione
Il file XML della FatturaPA accetta importi solo in euro. Quando la fattura del fornitore è denominata in dollari, sterline, franchi svizzeri o altra valuta, l'imponibile va convertito in euro prima di compilare il TD17/TD18/TD19. La regola è dettata dall'art. 13, comma 4, del DPR 633/1972: si applica il tasso di cambio del giorno di effettuazione dell'operazione.
Per individuare il “giorno di effettuazione”:
- per i servizi (TD17), in linea generale rileva il momento del pagamento del corrispettivo, o l'ultimazione del servizio se anteriore (art. 6 DPR 633/72);
- per i beni (TD18 e TD19), rileva di norma la data di consegna o spedizione, o la data della fattura del fornitore per gli acquisti intracomunitari.
Il tasso da utilizzare è quello pubblicato dalla Banca d'Italia, espressamente richiamato dalla prassi e dotato di maggiore solidità probatoria in caso di verifica. È buona regola adottare una fonte unica e coerente per tutto l'esercizio e archiviare, per ogni documento, l'importo originario in valuta, il cambio applicato e la data di riferimento. Per separare automaticamente imponibile, IVA e totale al cambio BdI del giorno, è utile il nostro calcolatore IVA su valuta estera.
Esempio pratico: autofattura TD17 per un servizio in dollari
Una società italiana acquista da un fornitore statunitense (extra-UE) un servizio di sviluppo software per 3.000,00 USD. Il fornitore non emette documento valido ai fini IVA italiana, quindi la società deve generare un'autofattura TD17. Il pagamento, che per questo servizio coincide con il momento di effettuazione dell'operazione, avviene il 5 maggio 2026. Si ipotizza un cambio EUR/USD della Banca d'Italia di 1,1200 in quella data.
I passaggi di compilazione sono:
- Conversione dell'imponibile. Si divide l'importo in valuta per il cambio del giorno:
3.000,00 USD / 1,1200 = 2.678,57 EUR - Calcolo dell'IVA. Applicando l'aliquota ordinaria del 22%:
2.678,57 × 22% = 589,29 EUR - Compilazione del file XML con
TipoDocumento = TD17:- cedente/prestatore: dati del fornitore estero (denominazione, indirizzo, eventuale identificativo);
- cessionario/committente: i dati della società italiana, che è anche il soggetto che emette e a cui il documento è destinato (proprio codice destinatario o PEC);
- imponibile: 2.678,57 EUR;
- imposta: 589,29 EUR (aliquota 22%);
- data documento: la data di effettuazione dell'operazione.
- Doppia registrazione. L'autofattura va annotata sia nel registro delle vendite (IVA a debito) sia nel registro degli acquisti (IVA a credito detraibile, nei limiti del pro-rata). L'effetto sulla liquidazione è neutro quando l'IVA è interamente detraibile.
Per documentare la conversione, è consigliabile riportare nel campo AltriDatiGestionali (o nella causale) l'importo originario in USD e il cambio applicato: in caso di controllo è proprio questa tracciabilità a chiudere ogni contestazione.
Termini di trasmissione al SdI
Dal superamento dell'esterometro, le operazioni transfrontaliere si comunicano al SdI tramite questi tipi documento entro termini precisi:
- per le operazioni passive (acquisti), l'integrazione o autofattura va trasmessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione;
- per i servizi extra-UE per i quali si emette autofattura, il riferimento temporale è il momento di effettuazione dell'operazione, con trasmissione entro i termini sopra indicati.
Il rispetto della scadenza è essenziale: una buona prassi è chiudere entro il giorno 10-12 di ogni mese la raccolta di tutte le fatture estere del mese precedente e trasmettere i relativi TD17/TD18/TD19 entro il giorno 15.
Sanzioni in caso di omessa o errata integrazione
L'omessa, tardiva o irregolare integrazione/autofattura nel reverse charge è sanzionata dall'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997. Quando l'imposta è comunque assolta (operazione regolarmente registrata, ma con violazione formale degli obblighi documentali), si applica una sanzione in misura proporzionale all'imposta, con un importo minimo. Nei casi più gravi — imposta non assolta o detrazione non spettante — le sanzioni aumentano in misura significativa.
In tutti i casi è possibile ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), tanto più conveniente quanto prima si regolarizza. Poiché gli importi e le percentuali sono stati interessati dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario, per le violazioni più recenti conviene verificare la misura applicabile alla data della violazione con il proprio consulente.
Errori più frequenti
- Confondere servizio e bene. Una licenza software è un servizio (TD17); un hardware spedito dalla Germania è un bene (TD18). Per i prodotti misti prevale la sostanza economica dell'operazione.
- Usare il cambio medio mensile. Il cambio medio mensile (art. 110 TUIR) serve per la determinazione del reddito d'impresa a fine esercizio, non per la base imponibile IVA della singola operazione, che richiede il cambio del giorno.
- Dimenticare la registrazione nel registro acquisti. Senza l'annotazione tra gli acquisti si perde il diritto alla detrazione, con impatto sulla liquidazione del periodo.
- Trasmettere oltre i termini. Il ritardo nell'invio al SdI espone alle sanzioni viste sopra.
Approfondimenti
Per padroneggiare la materia degli acquisti dall'estero e del relativo cambio, segnaliamo questi approfondimenti del nostro centro guide:
- Reverse charge per servizi esteri: autofattura TD17, TD18 e TD19 con cambio Banca d'Italia — il meccanismo dell'inversione contabile spiegato in dettaglio.
- Esportazioni extra-UE: IVA, documenti e cambio da applicare — il lato attivo delle operazioni con l'estero.
Per generare in automatico l'autofattura con il tipo documento corretto e il controvalore in euro al cambio del giorno, sono disponibili lo strumento di autofattura elettronica e il calcolo dell'IVA su valuta estera di cambiodelgiorno.it.